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  • Mercoledì 22 Giugno 2011 09:11
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    Appalti e Contratti/Appalti di Lavoro

    Il provvedimento di sospensione di una procedura ristretta può essere sine die?

    Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 1410 del 09/06/2011

    Sull'ammissibilità del ricorso proposto contro la determinazione di sospensione della procedura ristretta relativa ad un project financing e sui motivi per cui tale provvedimento deve essere emesso per "gravi ragioni" e "per il tempo strettamente necessario".

    1. Giudizio amministrativo - Procedura - Atto impugnabile - Sospensione della procedura ristretta relativa ad un project financing - Ammissibilità del ricorso - Ragioni

    2. Atto amministrativo - Sospensione - Sine die - Senza gravi ragioni - Illegittimità - Fattispecie - Ragioni

    1. Non vi è dubbio che la determinazione di sospensione della procedura ristretta relativa ad un project financing costituisca un vero e proprio provvedimento autonomamente impugnabile: esso infatti incide direttamente sull'interesse della partecipante all'apertura e valutazione della propria offerta. Del resto, costituiscono atti autonomamente impugnabili quegli atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo.

    2. L'esercizio del potere di sospendere l'efficacia e l'esecutività del provvedimenti è disciplinato dall'art. 21 quater, L. n. 241/1990, il quale sottopone la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione in via amministrativa alla sussistenza delle "gravi ragioni" e "per il tempo strettamente necessario" (1). Pertanto, l'amministrazione non può certamente sospendere una licitazione privata a tempo indeterminato (e senza alcuna indicazione delle "gravi ragioni"), poiché tale comportamento oltre a porsi in contrasto con la norma dell'art. 21 quater citato e con il dovere generale di concludere il procedimento (art. 2, L. n. 241/1990), risulta gravemente lesivo sia dell'interesse della società all'aggiudicazione della licitazione privata, sia dell'interesse pubblico connesso alla conclusione della procedura.

    (1) Cons. Stato, sez. V, 9-10-2003 n. 6038; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30-6-2010 n. 1370; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 1-10-2010 n. 8154.

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    N. 1410/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2594 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2009, proposto da:
    A. S.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;
    contro
    Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    nei confronti di
    G. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Cucchiara, Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso S. C. in Catania, via ...omissis...;
    per l'annullamento
    - della nota 22 luglio 2009 n. 29196 di prot., con cui l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ha comunicato all'odierna ricorrente, già ammessa alla seconda fase della licitazione privata relativa al project financing per la progettazione, costruzione e gestione di due impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio dell'Isola di Salina - ME, la sospensione della procedura in oggetto a seguito di reclamo proposto dall'impresa G. s.r.l., nonché della nota del 21 luglio 2009 n. 28923 di prot.;
    - di ogni altro atto o provvedimento, antecedente, coevo o successivo.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di G. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il Primo Referendario dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con decreto n. 312 del 16/05/2007, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha individuato quale soggetto promotore per la "progettazione, costruzione e gestione d'impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio dell'Isola di Salina" il R.T.I. T. s.p.a. (capogruppo) - G. (mandante). Con decreto n. 301 del 23/07/2008 ha, quindi, indetto la gara con procedura ristretta ai sensi dell'art. 20, comma 2^ della legge 109/1994 nel testo vigente nella Regione Siciliana per l'affidamento in concessione del predetto project financing.
    In data 21/01/2009, sono state ammesse alla procedura tre imprese su sette partecipanti: il R.T.I. D. - Sopes; l'A.T.I. W. - Fabbrica energie rinnovabili e costruzioni Pozzobon e l'odierna ricorrente A. s.a. A seguito di reclami e conseguente attività di riesame, la società A. è risultata l'unica ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica (nota n. 19430 del 14/05/2009);
    Le imprese T. e G. a questo punto, nelle qualità di componenti del raggruppamento la cui proposta era stata dichiarata di pubblico interesse nella fase di scelta del promotore, hanno impugnato l'ammissione della società A. alla fase di licitazione privata con ricorso al T.A.R. Palermo recante R.G. n. 1408/09, successivamente trasmesso a Codesto Ecc.mo Tribunale ed attualmente pendente presso questa Sezione col numero R.G. 369/2010, tenuto conto che alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 è stato chiesto il differimento della trattazione del ricorso. Le medesime imprese hanno anche presentato un reclamo all'ARRA, contestando l'ammissione della società A. alla licitazione privata.
    Con nota n. 29196 del 22 luglio 2009, l'A.R.R.A. ha comunicato alla società ricorrente di avere disposto, con atto del 21 luglio 2009, la sospensione della licitazione privata, a seguito del predetto reclamo.
    Con il ricorso in esame, la società A. ha impugnato l'atto di sospensione, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione mancante della motivazione e del termine di durata.
    Con ordinanza n. 1644 del 25 novembre 2009, è stata accolta la domanda cautelare.
    L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso in ragione della natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato e sostenendo che alla luce del contenzioso pendente presso il T.A.R. Palermo e il T.A.R. Catania e delle relative ordinanze cautelari adottate (in particolare, ordinanza T.A.R. Palermo n. 906/2009 resa sul ricorso D.-S. anteriormente al trasferimento del fascicolo presso il T.A.R. Catania a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di competenza interna. (attualmente R.G. n. 3259/2009)
    Nelle more, la parte ricorrente ha diffidato l'amministrazione a dare esecuzione al giudicato cautelare, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro.
    Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.
    DIRITTO
    1. La controversia in esame concerne la legittimità della nota 29192 del 22/07/2009 con la quale l'Agenzia per i Rifiuti e le Acque ha sospeso sine die la procedura ristretta indicata in punto di fatto indetta per la realizzazione e gestione d'impianti di dissalazione dell'isola di Salina.
    Ritiene il Collegio che l'eccezione di rito formulata dalla difesa dell'amministrazione, secondo la quale l'atto recante la sospensione del procedimento a seguito del reclamo della ditta G. s.r.l, mandante del RTI T. s.p.a. non sarebbe impugnabile per la sua natura di atto endoprocedimentale, sia infondata. Al di là della legittimità sul piano giuridico della decisione dell'amministrazione resistente - che è la questione di merito posta dalla società ricorrente - non vi è dubbio che la determinazione di sospensione della procedura ristretta costituisca un vero e proprio provvedimento autonomamente impugnabile: esso infatti incide direttamente sull'interesse della partecipante (unica ammessa a seguito dell'esame delle richieste di partecipazione delle altra imprese concorrenti) all'apertura e valutazione della propria offerta. Del resto, per giurisprudenza consolidata, costituiscono atti autonomamente impugnabili quegli atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo.
    2. Ancora, in via preliminare, va precisato che la procedura in questione non risulta sospesa per effetto di provvedimenti cautelari, atteso che l'ordinanza n. 906/2009 adottata dal T.A.R. Palermo sul ricorso proposto dalle imprese D.-S., anteriormente al trasferimento del fascicolo presso questa Sezione col numero 3259/09 di R.G., si è limitata a sospendere unicamente l'atto di segnalazione dell'esclusione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per effetto dell'esclusione dalla gara dell'A.T.I. D.; in ogni caso, in relazione al predetto ricorso - anch'esso in trattazione alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 - l'A.T.I. D. ha notificato la rinuncia al ricorso (cfr. sentenza n. 1340 del 27 maggio 2011, con la quale è stato dichiarato estinto il relativo ricorso).
    3. Nel merito il ricorso è fondato.
    L'esercizio del potere di sospendere l'efficacia e l'esecutività del provvedimenti è disciplinato dall'art. 21 quater l. n. 241 del 1990, il quale sottopone la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione in via amministrativa alla sussistenza delle "gravi ragioni" e "per il tempo strettamente necessario". (sui limiti al generale potere di sospensione degli atti amministrativi cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 giugno 2010, n. 1370; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 01 ottobre 2010, n. 8154)
    Nel caso in esame, gli atti impugnati si limitano a disporre la sospensione della procedura di licitazione (e, quindi, dei provvedimenti sino a quel momento adottati, tra i quali il verbale del 14/05/2009 di ammissione dell'offerta della società ricorrente), in attesa di un parere legale richiesto a seguito di reclamo di altra concorrente, senza prevedere la durata massima della sospensione e omettendo alcuna motivazione in ordine alle gravi ragioni a fondamento della sospensione.
    Pertanto, nella fattispecie in esame - a fronte della situazione creatasi in sede di ammissione delle imprese alla procedura di licitazione privata (contestazioni reciproche sui requisiti di ammissione e pendenza di reclami e diversi ricorsi giurisdizionali) - l'amministrazione avrebbe potuto legittimamente determinarsi nel senso di una breve e limitata sospensione per l'acquisizione del parere legale o per l'approfondimento e l'acquisizione degli elementi necessari all'assunzione delle determinazioni in ordine all'ammissione delle imprese e alla conseguente prosecuzione della procedura, ma non poteva certamente sospendere quest'ultima a tempo indeterminato (e senza alcuna indicazione delle "gravi ragioni"), poiché tale comportamento oltre a porsi in contrasto con la norma dell'art. 21 quater citato e con il dovere generale di concludere il procedimento (art. 2 legge 2541/1990), risulta gravemente lesivo sia dell'interesse della società ricorrente all'aggiudicazione della licitazione privata, sia dell'interesse pubblico connesso alla conclusione della procedura finalizzata all'ottimizzazione del servizio di approvvigionamento idrico delle isole minori.
    4. Per quanto sopra il ricorso è fondato e a va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
    5. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo nei confronti dell'amministrazione resistente controinteressata, mentre possono essere compensate tra la parte ricorrente e la società controinteressata.
    P. Q. M.
    accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
    Condanna l'amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali in favore della società ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di onorario e competenze, oltre spese generali, IVA, CPA, contributo unificato e spese di notifica. Compensa le spese tra le altri parti del giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.
    Salvatore Schillaci
    L'ESTENSORE
    Agnese Anna Barone
    IL CONSIGLIERE
    Pancrazio Maria Savasta
     
    Depositata in Segreteria il 9 giugno 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

     
     
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